Non punibile per frode processuale il datore di lavoro che altera i luoghi ove è avvenuto l’infortunio

23 marzo 2021

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato, anche agli effetti civili, la condanna nei confronti di un datore di lavoro per una serie di reati (tra cui la frode processuale, prevista e punita dall’art. 374, c.p.), in particolare per avere, in occasione dell'incidente occorso ad un suo dipendente, e prima dell'intervento dei soccorsi e degli inquirenti, immutato lo stato dei luoghi, la Corte di Cassazione (Cassazione, sez. V, sentenza 11 marzo 2021, n. 9806) – nell’accogliere la tesi difensiva che si lamentava per il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384, co. 1, c.p., e pur consapevole dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia – ha affermato che deve essere dichiarato non punibile il datore di lavoro che ha commesso il reato di frode processuale, modificando lo stato dei luoghi, per esservi stato costretto dalla necessità di evitare le prevedibili conseguenze penali dell'incidente sul lavoro occorso ad un dipendente, ed al primo imputabile in quanto datore di lavoro, essendo indubitabile che la condotta di occultamento delle prove si ponga in rapporto di derivazione immediata con il suddetto pericolo.

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